Per gli apparecchi di sollevamento, la normativa e la prassi hanno generato nel corso degli anni, la convinzione, che dopo la matricolazione all’atto della installazione della macchina, la visita annuale degli Ispettori dell’ISPESL o delle ASL/ARPA, obbligatorio per legge, fosse sufficiente alla certificazione del mantenimento delle caratteristiche di sicurezza intrinseche del macchinario.
Il DPR 359/99, non abrogato dal D.Lgs. 81/08, all’art. 4-quater e 4-quinquies specifica che è obbligo del Datore di Lavoro effettuare verifiche sugli apparecchi di sollevamento, con cadenza stabilita dal costruttore o da altre indicazioni normative. Tale disposizione è ora contenuta nel comma 8 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08, che fa riferimento a norme di buona tecnica.
SI INTENDONO TUTTI GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, COMPRESE LE AUTOGRU SEMOVENTI, LE GRU PER AUTOCARRO, LE PIATTAFORME ELEVATRICI ED I CESTELLI. Sono esclusi gli ascensori, già sottoposti a controlli più severi da altra normativa. Allo stato attuale, rispetto a quanto sopra esposto, il riferimento a tali documenti costituisce l’assolvimento agli obblighi sopracitati, (art. 71 D.Lgs. 81/08), in particolare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza strutturale e tecnica dell’apparecchio. Naturalmente si lascia alle prove operative la verifica delle prestazioni attese e della funzionalità degli apparati.
La UNI ISO 9927-1, e la norma CNR 10011-85, peraltro contenevano l’indicazione che tali strutture fossero sottoposte a verifiche e controlli periodici da parte di personale “ESPERTO”.
Leggi tutto...