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Verifiche Apparecchi di Sollevamento

È da tenere presente che il Testo Unico, nell' Allegato I, considera la mancata formazione e addestramento come una delle gravi violazioni punibile con la sospensione dell'attività imprenditoriale (comma 1, art. 14, D.Lgs. 81/08).

l datore di lavoro è responsabile dell’ idoneità alla mansione del lavoratore, in particolar modo quando gli concede di usare una attrezzatura complessa come una gru, con significativa probabilità di rischio per l’incolumità di altri operatori presenti in cantiere. In caso di incidente diventa essenziale la prova di “diligenza del datore di lavoro“ nel percorso formativo e di addestramento alla mansione di gruista, quando può dimostrare che si è avvalso di enti di formazione accreditati e di docenti professionisti del settore.

D.Lgs. 81 del 9 APRILE 2008 e D.Lgs. 106 del 3 Agosto 2009

Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per gli apparecchi di sollevamento, la normativa e la prassi hanno generato nel corso degli anni, la convinzione, che dopo la matricolazione all’atto della installazione della macchina, la visita annuale degli Ispettori dell’ISPESL o delle ASL/ARPA, obbligatorio per legge, fosse sufficiente alla certificazione del mantenimento delle caratteristiche di sicurezza intrinseche del macchinario.
Il DPR 359/99, non abrogato dal D.Lgs. 81/08, all’art. 4-quater e 4-quinquies specifica che è obbligo del Datore di Lavoro effettuare verifiche sugli apparecchi di sollevamento, con cadenza stabilita dal costruttore o da altre indicazioni normative. Tale disposizione è ora contenuta nel comma 8 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08, che fa riferimento a norme di buona tecnica.
SI INTENDONO TUTTI GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, COMPRESE LE AUTOGRU SEMOVENTI, LE GRU PER AUTOCARRO, LE PIATTAFORME ELEVATRICI ED I CESTELLI. Sono esclusi gli ascensori, già sottoposti a controlli più severi da altra normativa. Allo stato attuale, rispetto a quanto sopra esposto, il riferimento a tali documenti costituisce l’assolvimento agli obblighi sopracitati, (art. 71 D.Lgs. 81/08), in particolare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza strutturale e tecnica dell’apparecchio. Naturalmente si lascia alle prove operative la verifica delle prestazioni attese e della funzionalità degli apparati.
La UNI ISO 9927-1, e la norma CNR 10011-85, peraltro contenevano l’indicazione che tali strutture fossero
sottoposte a verifiche e controlli periodici da parte di personale “ESPERTO”.

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